Legge 7 marzo 1986, n. 65 Art. 13Decorrenza dell'indennita' prevista dall'articolo 10
L'indennita' prevista dall'articolo 10 della presente legge sara' corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.