Legge 7 maggio 1986, n. 151 Art. 2
1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Campobasso.
1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Campobasso.