Legge 7 maggio 1986, n. 151 Art. 4
1. La corte di appello di Campobasso entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La data e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
1. La corte di appello di Campobasso entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La data e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.