Legge 6 giugno 1986, n. 251 Art. 13
I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del ((Ministero della giustizia)) , che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91 COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91