Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 8 agosto 1986, n. 487 · Legge 8 agosto 1986, n. 487 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di societa'

Legge 8 agosto 1986, n. 487 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Note all'art. 2: - Il testo del secondo comma dell'art. 2504 del codice civile e' il seguente: "Atto di fusione. (Omissis). L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per la iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' posta la sede della societa' incorporante o di quella che risulta dalla fusione". - Il testo della parte prima, numero 1), dell' art. 2425-bis del codice civile e' il seguente: "Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo: Nei profitti: 1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee; (Omissis)". - Il testo della parte seconda, numero 3), dell' art. 2425-bis del codice civile e' il seguente: "Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo: (Omissis). Nelle perdite: (Omissis). 3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi; (Omissis)".