Legge 4 ottobre 1986, n. 669 Art. 13
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.