Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 39
1. Ai fini dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 38 vengono compilate tre distinte graduatorie rispettivamente per i marescialli di prima, seconda e terza classe. L'inquadramento ha luogo secondo l'ordine delle tre graduatorie, ed all'interno delle stesse secondo l'ordine risultante dall'esito del concorso.