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Legge 28 ottobre 1986, n. 730 · Legge 28 ottobre 1986, n. 730 — Disposizioni in materia di calamita' naturali

Legge 28 ottobre 1986, n. 730 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati da fenomeni franosi nei comuni di Assisi, Frosinone, Torrice e Arnara, che sono dichiarati di interesse nazionale.

2. Gli studi, le indagini ed i rilevamenti nonche' la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al precedente comma possono essere affidati in concessione a societa' pubbliche, ad imprese o a gruppi di imprese specializzate.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, e' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire, da ripartire in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

4. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, e' autorizzata la realizzazione della rete di metanizzazione ad opera degli stessi comuni riuniti in consorzio. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al consorzio mutui di ammontare pari alla spesa necessaria. A fronte degli oneri di ammortamento e' concesso al consorzio il contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni del quinquennio 1986-1990. Il relativo onere e' posto a carico del fondo per la protezione civile.