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Legge 22 dicembre 1986, n. 913 · Legge 22 dicembre 1986, n. 913 — Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

Legge 22 dicembre 1986, n. 913 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annui, si fa fronte con il Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.