IT · Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Legge 26 febbraio 1987, n. 49 — Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Inhalt
- Art. 1 Finalita'
- Art. 2 Attivita' di cooperazione
- Art. 3 Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo
- Art. 4 Competenza del Ministro del tesoro
- Art. 5 Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri
- Art. 6 Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale
- Art. 7 Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo
- Art. 8 Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo
- Art. 9 Comitato direzionale
- Art. 10 Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
- Art. 11 Interventi straordinari
- Art. 12 Unita' tecnica centrale
- Art. 13 Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
- Art. 14 Disponibilita' finanziarie
- Art. 14-bis Partenariati
- Art. 15 Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
- Art. 16 Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
- Art. 17 Invio in missione
- Art. 18 Doveri del personale inviato all'estero
- Art. 19 Divieto di emolumenti aggiuntivi
- Art. 20 Attestato finale
- Art. 21 Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati
- Art. 22 Dipendenti di enti pubblici
- Art. 23 Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto
- Art. 24 Trattamento economico all'estero
- Art. 25 Congedo e spese di viaggio
- Art. 26 Trattamento economico e assicurativo
- Art. 27 Missioni inferiori a quattro mesi
- Art. 28 Riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non governative
- Art. 29 Effetti della idoneita'
- Art. 30 Contributi deducibili
- Art. 31 Volontari in servizio civile
- Art. 32 Cooperanti delle organizzazioni non governative
- Art. 33 Diritti dei volontari
- Art. 34 Doveri dei volontari e dei cooperanti
- Art. 35
- Art. 36 Banca dati informativi
- Art. 37 Stanziamenti
- Art. 38 Disposizioni transitorie e finali