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IT · Legge 26 febbraio 1987, n. 49

Legge 26 febbraio 1987, n. 49 — Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

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Inhalt

  1. Art. 1 Finalita'
  2. Art. 2 Attivita' di cooperazione
  3. Art. 3 Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo
  4. Art. 4 Competenza del Ministro del tesoro
  5. Art. 5 Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri
  6. Art. 6 Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale
  7. Art. 7 Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo
  8. Art. 8 Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo
  9. Art. 9 Comitato direzionale
  10. Art. 10 Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
  11. Art. 11 Interventi straordinari
  12. Art. 12 Unita' tecnica centrale
  13. Art. 13 Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
  14. Art. 14 Disponibilita' finanziarie
  15. Art. 14-bis Partenariati
  16. Art. 15 Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
  17. Art. 16 Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
  18. Art. 17 Invio in missione
  19. Art. 18 Doveri del personale inviato all'estero
  20. Art. 19 Divieto di emolumenti aggiuntivi
  21. Art. 20 Attestato finale
  22. Art. 21 Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati
  23. Art. 22 Dipendenti di enti pubblici
  24. Art. 23 Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto
  25. Art. 24 Trattamento economico all'estero
  26. Art. 25 Congedo e spese di viaggio
  27. Art. 26 Trattamento economico e assicurativo
  28. Art. 27 Missioni inferiori a quattro mesi
  29. Art. 28 Riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non governative
  30. Art. 29 Effetti della idoneita'
  31. Art. 30 Contributi deducibili
  32. Art. 31 Volontari in servizio civile
  33. Art. 32 Cooperanti delle organizzazioni non governative
  34. Art. 33 Diritti dei volontari
  35. Art. 34 Doveri dei volontari e dei cooperanti
  36. Art. 35
  37. Art. 36 Banca dati informativi
  38. Art. 37 Stanziamenti
  39. Art. 38 Disposizioni transitorie e finali