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Legge 3 marzo 1987, n. 59 · Legge 3 marzo 1987, n. 59 — Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente

Legge 3 marzo 1987, n. 59 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

1. Per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative e manifestazioni che sara' necessario promuovere in occasione dell'anno europeo dell'ambiente, proclamato dal Consiglio dei Ministri d'Europa, e' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme sulla riconversione o chiusura di giardini zoologici".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.