Legge 27 ottobre 1988, n. 467 Art. 2
1. All'onere di L. 13.493.216.000, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1988 si provvede parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.