Legge 27 ottobre 1988, n. 487 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 del protocollo stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 del protocollo stesso.