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Legge 22 novembre 1988, n. 516 · Legge 22 novembre 1988, n. 516 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Legge 22 novembre 1988, n. 516 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22.