Legge 5 dicembre 1988, n. 521 Art. 8
CAPO I MISURE DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.