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Legge 2 gennaio 1989, n. 6 · Legge 2 gennaio 1989, n. 6 — Ordinamento della professione di guida alpina

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 Art. 13Collegi regionali delle guide

In KraftAmtlicher Text

1. In ogni regione e' istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonche' le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita', residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio e' formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide e' esercitata dalla competente autorita' della regione.