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Legge 27 febbraio 1989, n. 62 · Legge 27 febbraio 1989, n. 62 — Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Legge 27 febbraio 1989, n. 62 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e' sostituito dal seguente: "1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gia' esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalita' di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap".