Legge 9 maggio 1989, n. 168 Art. 21Norma abrogativa
TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano in ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia delle universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.