Legge 29 maggio 1989, n. 211 Art. 4
1. Dopo l' articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e' inserito il seguente: "Art. 12-bis. - 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalita' di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro".
Verweist auf
- Legge 29 maggio 1989, n. 211 Art. 12