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Legge 27 dicembre 1989, n. 409 · Legge 27 dicembre 1989, n. 409 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-92

Legge 27 dicembre 1989, n. 409 Art. 8Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative

In KraftAmtlicher Text

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1990. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1990 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1042, e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1990 possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni.