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Legge 4 gennaio 1990, n. 1 · Legge 4 gennaio 1990, n. 1 — Disciplina dell'attivita' di estetista

Legge 4 gennaio 1990, n. 1 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. Le regioni predispongono in conformita' ai princi'pi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonche' dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanita', entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

a) cosmetologia;

b) nozioni di fisiologia e di anatomia;

c) nozioni di chimica e di dermatologia;

d) massaggio estetico del corpo;

e) estetica, trucco e visagismo;

f) apparecchi elettromeccanici;

g) nozioni di psicologia;

h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 ((...))

a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)) ;

b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)) ;

c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)) ;

d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)) ;

e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)) ;

f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)) ;

g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)) .

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facolta' di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali, gia' autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.