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Legge 4 gennaio 1990, n. 1 · Legge 4 gennaio 1990, n. 1 — Disciplina dell'attivita' di estetista

Legge 4 gennaio 1990, n. 1 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

1. L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di barbiere o di parrucchiere, ((...)) . In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'.

2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attivita' possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.