Legge 4 gennaio 1990, n. 1 · Legge 4 gennaio 1990, n. 1 — Disciplina dell'attivita' di estetista
Legge 4 gennaio 1990, n. 1 Art. 9
1. L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di barbiere o di parrucchiere, ((...)) . In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'.
2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attivita' possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.