Legge 14 febbraio 1990, n. 28 Art. 2
1. L'equipollenza della laurea in scienze economico-marittime con quella in economia e commercio, di cui alla legge 1 febbraio 1960, n. 67, e' dichiarata a tutti gli effetti.
Nota all' art. 2: La legge n. 67/1960 reca: "Equipollenza della laurea in scienze economico-marittime a quella in economia e commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni".