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Legge 1 marzo 1990, n. 42 · Legge 1 marzo 1990, n. 42 — Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela

Legge 1 marzo 1990, n. 42 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonche' a stabilire la data di inizio del loro funzionamento.

2. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1› febbraio 1989, n. 30.

Nota all' art. 2: La legge n. 30/1989 reca: "Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate". La tabella A riguarda le sedi delle corti di appello, dei tribunali e delle preture della Repubblica; la tabella B concerne le sezioni distaccate delle preture circondariali; la tabella C concerne le sezioni distaccate gia' comprese nei mandamenti preesistenti.