Legge 19 marzo 1990, n. 55 Art. 13
CAPO I MODIFICHE DELLE LEGGI 10 FEBBRAIO 1962, N. 57, 31 MAGGIO 1965, N. 575, 26 LUGLIO 1975, N. 354 E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.
1. Nell' articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell' articolo 630 del codice penale , devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata".