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Legge 26 aprile 1990, n. 86 · Legge 26 aprile 1990, n. 86 — Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Legge 26 aprile 1990, n. 86 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 323. - (Abuso d'ufficio). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso per procurare a se' o ad altri in ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni".