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Legge 2 maggio 1990, n. 102 · Legge 2 maggio 1990, n. 102 — Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987

Legge 2 maggio 1990, n. 102 Art. 13Diposizioni per gli enti locali

In KraftAmtlicher Text

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con le modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , e' incrementato per l'anno 1989 del complessivo importo di lire 20 miliardi quale contributo straordinario, da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e, rispettivamente, lire 4 miliardi e lire 15 miliardi a favore delle comunita' montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1. Il relativo onere verra' portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le somme spettanti alle comunita' montane ed ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1987 quale risultante dai dati dell'ISTAT.

3. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base del piano di cui all'articolo 5 e dei progetti operativi ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi stipulati tra la Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle norme del suo ordinamento, e la regione Lombardia.

4. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti verra' portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Nota all' art. 13: - Il D.L. n. 66/1989 reca: "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale".