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Legge 23 giugno 1990, n. 166 · Legge 23 giugno 1990, n. 166 — Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Legge 23 giugno 1990, n. 166 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472 , prorogato dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688 , e' elevato da trentasei a quarantotto mesi.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo unico della legge n. 472/1982 (Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e' il seguente: "Articolo unico. - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36 , alla legge 11 giugno 1974, n. 252 , ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675 , puo' richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza". - Il periodo di distacco fu portato a trentasei mesi dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688 , riguardante anch'essa il prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.