Legge 23 giugno 1990, n. 176 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data dal protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del protocollo stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e' data dal protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del protocollo stesso.