Legge 23 giugno 1990, n. 178 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo con protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo con protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.