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Legge 26 giugno 1990, n. 162 · Legge 26 giugno 1990, n. 162 — Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Legge 26 giugno 1990, n. 162 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e' sostituito dal seguente: "Titolo VIII - DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE Capo I - Disposizioni penali Art. 70 - (Attivita' illecite). - 1. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle, I, II, III, e IV previste dall'articolo 12. E' altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge. 2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto".

Nota all'art. 13: - Per il testo dell' art. 12 della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.