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IT · Legge 9 luglio 1990, n. 185

Legge 9 luglio 1990, n. 185 — Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

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Inhalt

  1. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
  2. Art. 01 Definizioni
  3. Art. 1 Controllo dello Stato
  4. Art. 2 Materiali di armamento
  5. Art. 3 Registro nazionale delle imprese
  6. Art. 4 Iscrizione al registro nazionale delle imprese
  7. Art. 5 Relazione al Parlamento
  8. Capo II ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO ((E AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE))
  9. Art. 6 Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa
  10. Art. 7 Comitato Consultivo
  11. Art. 7-bis Ministero degli affari esteri - Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA
  12. Art. 7-ter Indirizzi e direttive generali
  13. Art. 8 Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento
  14. Capo III AUTORIZZAZIONI ALLE TRATTATIVE
  15. Art. 9 Disciplina delle trattative contrattuali
  16. Art. 10 Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative
  17. Capo IV ((AUTORIZZAZIONE PER LE OPERAZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI ARMAMENTO SEZIONE I TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI))
  18. Art. 10-bis Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari
  19. Art. 10-ter Autorizzazione generale di trasferimento
  20. Art. 10-quater Autorizzazione globale di trasferimento
  21. Art. 10-quinquies Autorizzazione individuale di trasferimento
  22. Art. 10-sexies Certificazione delle imprese
  23. Art. 10-septies Obblighi dei fornitori
  24. Art. 10-octies Procedure doganali
  25. ((SEZIONE II OPERAZIONI PER I PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA))
  26. Art. 11 Domanda di autorizzazione
  27. Art. 12 Attivita' istruttoria
  28. Art. 13 Autorizzazione
  29. Art. 14 Termine per le operazioni
  30. ((SEZIONE III DISPOSIZIONI COMUNI))
  31. Art. 15 Sospensione o revoca delle autorizzazioni
  32. Art. 16 Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza
  33. CAPO V OBBLIGHI DELLE IMPRESE
  34. Art. 17 Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale e' disciplinato dal codice dell'ordinamento militare
  35. Art. 17-bis Oneri posti a carico dei soggetti interessati
  36. Art. 18 Lista dei materiali
  37. Art. 19 Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri
  38. Art. 20 Utilizzo delle autorizzazioni
  39. Art. 20-bis Attivita' di controllo
  40. Art. 20-ter Poteri di vigilanza
  41. Art. 21 Seminari, soggiorni di studio e visite
  42. Art. 22 Divieti a conferire cariche
  43. CAPO VI SANZIONI
  44. Art. 23 Falsita' nella documentazione
  45. Art. 24 Inosservanza delle prescrizioni amministrative
  46. Art. 25 Mancanza dell'autorizzazione
  47. Art. 25-bis Sanzioni amministrative
  48. Art. 26 Obbligo di comunicazione da parte dell'autorita' giudiziaria
  49. Art. 27 Norme sull'attivita' bancaria
  50. Art. 27-bis Attivita' di finanziamento
  51. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
  52. Art. 28 Disposizioni transitorie
  53. Art. 29 Regolamento di esecuzione
  54. Art. 30 Distacco di personale
  55. Art. 31 Disposizioni vigenti e abrogate