Legge 4 agosto 1990, n. 236 Art. 4Agevolazioni per i nuovi diplomati
1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all' articolo 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 , non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell' art. 11 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.
Verweist auf
- Legge 4 agosto 1990, n. 236 Art. 1
- Legge 4 agosto 1990, n. 236 Art. 11