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Legge 4 agosto 1990, n. 236 · Legge 4 agosto 1990, n. 236 — Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

Legge 4 agosto 1990, n. 236 Art. 7Riscatto

In KraftAmtlicher Text

1. La facolta' di riscatto prevista dall' articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 , puo' essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata.

2. Fermi restando la validita', l'importo e le modalita' previste dall'articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982 , il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto e' fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'art. 7: - Per il testo dell' art. 23 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.