Legge 7 agosto 1990, n. 232 Art. 28Salvaguardia degli effetti del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127
1. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127 ove non convertito in legge.