Legge 7 agosto 1990, n. 232 Art. 8Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326 e' sostituito dal seguente: "Al Fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere".
Nota dell'art. 8: - Il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 1326/1961 , in base a quanto disposto dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2. - Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza, istituito con l' art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512 , assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di Finanza". Al fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere. I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare il Fondo di contributo stabilito dall' art. 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512 , quale risulta integrato dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ".