Legge 22 ottobre 1990, n. 306 Art. 2
1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.