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Legge 29 dicembre 1990, n. 428 · Legge 29 dicembre 1990, n. 428 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)

Legge 29 dicembre 1990, n. 428 Art. 30Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e paramediche

CAPO V DISPOSIZIONI FISCALI

In KraftAmtlicher Text

1. Il numero 18) dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell' articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni;".

Note all' art. 30: - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , istituisce e disciplina l'I.V.A. L'art. 10, n. 18), recitava: "18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni". - Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , concerne l'approvazione del testo unico delel leggi sanitarie l'art. 99 recita: "Art. 99. - E' soggetto a vigilanza l'esecizio delel arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono desig- nate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale e il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo. La vigilanza si estende: a) all'accertamento del titolo di abilitazione; b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette".