Legge 29 dicembre 1990, n. 428 Art. 69Sostituzione dell'articolo 4 della legge 6 aprile 1983, n. 136
CAPO XII TUTELA DELL'AMBIENTE
1. L' articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136 , e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forma agli eventuali aggiornamenti".
Nota all' art. 69: - La legge 26 aprile 1983, n. 136 , concerne la biodegradabilita' dei detergenti sintetici. L'art. 4 recitava: "Art. 4. - Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'Interno dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emana, con decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti".