Legge 29 dicembre 1990, n. 428 Art. 72Fondo di rotazione
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
1. La legge 5 novembre 1964, n.1172 , e' abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , fermo restando le funzioni di verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all' articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296 .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 1997, N. 11 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81 )) . ((5))
3. Per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 , il Fondo di rotazione puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituiti di credito di diritto pubblico. -------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , sono espletate dall'AIMA".