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Legge 27 giugno 1991, n. 220 · Legge 27 giugno 1991, n. 220 — Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato

Legge 27 giugno 1991, n. 220 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

1. I fondi disponibili della Cassa nazionale del notariato possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie;

b) in acquisto di beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

c) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili stessi;

d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio;

e) in altri modi proposti dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.