IT · Legge 8 agosto 1991, n. 274
Legge 8 agosto 1991, n. 274 — Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi
Inhalt
- Art. 1 Servizi militari
- Art. 2 Requisito per il diritto a pensione
- Art. 3 Arrotondamento
- Art. 4 Iscrizioni
- Art. 5 Opzioni
- Art. 6 Bilanci tecnici e commissioni di studio
- Art. 7 Riscatti
- Art. 8 Periodi riscattabili
- Art. 9 Ricongiunzione
- Art. 10 Modalita' di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione
- Art. 11 Oneri per riscatti e ricongiunzioni
- Art. 12 Comitato tecnico per le pensioni privilegiate
- Art. 13 Trattamento per inabilita'
- Art. 14 Trattamenti privilegiati
- Art. 15 Trattamento provvisorio di pensione
- Art. 16 Indennita' integrativa speciale
- Art. 17 Orfani
- Art. 18 Pensioni indirette o di riversibilita'
- Art. 19 Indennita' una tantum e cumulo dei servizi
- Art. 20 Ricorsi amministrativi
- Art. 21 Contratti di locazione
- Art. 22 Articolazione del lavoro per progetti
- Art. 23 Convenzioni
- Art. 24 Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza
- Art. 25 Ruolo periferico, servizio ispettivo e servizio statistico-attuariale
- Art. 26 Sovvenzioni ed altri interventi a favore degli iscritti
- Art. 27 Impieghi dei fondi patrimoniali
- Art. 28 Anticipazioni fra le Casse
- Art. 29 Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza
- Art. 30 Comitato esecutivo
- Art. 31 Patronato sindacale