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IT · Legge 8 agosto 1991, n. 274

Legge 8 agosto 1991, n. 274 — Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi

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Inhalt

  1. Art. 1 Servizi militari
  2. Art. 2 Requisito per il diritto a pensione
  3. Art. 3 Arrotondamento
  4. Art. 4 Iscrizioni
  5. Art. 5 Opzioni
  6. Art. 6 Bilanci tecnici e commissioni di studio
  7. Art. 7 Riscatti
  8. Art. 8 Periodi riscattabili
  9. Art. 9 Ricongiunzione
  10. Art. 10 Modalita' di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione
  11. Art. 11 Oneri per riscatti e ricongiunzioni
  12. Art. 12 Comitato tecnico per le pensioni privilegiate
  13. Art. 13 Trattamento per inabilita'
  14. Art. 14 Trattamenti privilegiati
  15. Art. 15 Trattamento provvisorio di pensione
  16. Art. 16 Indennita' integrativa speciale
  17. Art. 17 Orfani
  18. Art. 18 Pensioni indirette o di riversibilita'
  19. Art. 19 Indennita' una tantum e cumulo dei servizi
  20. Art. 20 Ricorsi amministrativi
  21. Art. 21 Contratti di locazione
  22. Art. 22 Articolazione del lavoro per progetti
  23. Art. 23 Convenzioni
  24. Art. 24 Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza
  25. Art. 25 Ruolo periferico, servizio ispettivo e servizio statistico-attuariale
  26. Art. 26 Sovvenzioni ed altri interventi a favore degli iscritti
  27. Art. 27 Impieghi dei fondi patrimoniali
  28. Art. 28 Anticipazioni fra le Casse
  29. Art. 29 Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza
  30. Art. 30 Comitato esecutivo
  31. Art. 31 Patronato sindacale