Legge 21 novembre 1991, n. 374 · Legge 21 novembre 1991, n. 374 — Istituzione del giudice di pace
Legge 21 novembre 1991, n. 374 Art. 21Giudizio secondo equita'
CAPO II COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE
1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede lire due milioni".
Nota all'art. 21: - Il testo dell' art. 113 del codice di procedura civile , gia' modificato dall' art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399 , come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). - Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli atribuisca il potere di decidere secondo equita'. Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede lire due milioni".
Verweist auf
- Legge 21 novembre 1991, n. 374 Art. 113
- Legge 21 novembre 1991, n. 374 Art. 3