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Legge 30 dicembre 1991, n. 414 · Legge 30 dicembre 1991, n. 414 — Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

Legge 30 dicembre 1991, n. 414 Art. 21Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni

In KraftAmtlicher Text

1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 19.

3. La prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa si compie con il decorso di cinque anni.