Legge 7 gennaio 1992, n. 26 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire allo statuto del gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire allo statuto del gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame.