Legge 7 gennaio 1992, n. 27 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto al punto 21 dello statuto stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto al punto 21 dello statuto stesso.