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Legge 29 gennaio 1992, n. 113 · Legge 29 gennaio 1992, n. 113 — Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica

Legge 29 gennaio 1992, n. 113 Art. 3-bis

In KraftAmtlicher Text

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1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprieta' pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprieta' pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorita' subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma))