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Legge 31 gennaio 1992, n. 155 · Legge 31 gennaio 1992, n. 155 — Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)

Legge 31 gennaio 1992, n. 155 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Le somme necessarie al pagamento delle quote da erogare in contanti sono iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

2. Le somme relative agli importi da erogare in promissory notes sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.