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Legge 11 febbraio 1992, n. 141 · Legge 11 febbraio 1992, n. 141 — Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori

Legge 11 febbraio 1992, n. 141 Art. 21Previdenza integrativa

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. Tra gli scopi istituzionali della Cassa rientra la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi e regolamenti.

2. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati da quelli afferenti agli altri fondi amministrati.