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Legge 27 marzo 1992, n. 257 · Legge 27 marzo 1992, n. 257 — Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Legge 27 marzo 1992, n. 257 Art. 2Definizioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ;

b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attivita' estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonche' qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

Nota all'art. 2: - Il testo dell' art. 23 del D.Lgs. n. 277/1991 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE , n. 82/605/CEE , n. 83/477/CEE , n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE , in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell' art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ) e' il seguente: "Art. 23 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: actinolite (n. CAS 77536-66-4); amosite (n. CAS 12172-73-5); antofillite (n. CAS 77536-67-5); crisotilo (n. CAS 12001-29-5); crocidolite (n. CAS 12001-78-4); tremolite (n. CAS 77536-68-6)".